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Per i lavori extracapitolato IVA agevolata

Per i lavori extracapitolato IVA agevolata

Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – N. 39) della Tabella A, Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle Entrate’ risponde ad un quesito in merito all’applicazione dell’Iva ag…


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Per i lavori extracapitolato IVA agevolata

Per i lavori extracapitolato IVA agevolata

Time and Date marzo 28th, 2011 User by admin Comments No Comments

Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – N. 39) della Tabella A, Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle Entrate’ risponde ad un quesito in merito all’applicazione dell’Iva agevolata per la richiesta di lavori extracapitolato commissionati direttamente allo stesso costruttore da cui si acquista la prima casa.

L’aliquota agevolata del 4% si applica al caso di immobili in costruzione, quando questi sono realizzati e rivenduti direttamente da imprese o cooperative e sono edifici che presentano i requisiti di prima abitazione, non devono quindi presentare caratteristiche di lusso con finiture di pregio.

Il contribuente, socio di una cooperativa che realizza appunto immobili non di lusso, che ha presentato l’interpello da cui è scaturita questa risoluzione, chiedeva quale fosse la corretta aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto da applicare per il pagamento di alcune migliorie, non comprese nel capitolato stipulato, commissionate alla stessa ditta appaltatrice da cui stava acquistando l’immobile da destinare a prima casa e fatturate dalla stessa.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata privilegiato l’applicazione di un’aliquota del 4%, ha motivato la risposta con il fatto che delle migliorie extracapitolato apportate in fase di costruzione dell’immobile non sono da intendersi come interventi di ristrutturazione in quanto l’immobile non è ancora completato. queste opere si inseriscono nel processo costruttivo dell’immobile stesso al fine di assicurare al compratore una migliore funzionalità grazie all’utilizzo di nuovi materiali o particolari accorgimenti costruttivi.

Quindi se il socio della cooperativa che richiede le migliorie possiede tutti i requisiti per usufruire dell’Iva agevolata per l’acquisto di prima casa, tali agevolazioni si possono estendere anche ad ulteriori lavori non compresi in capitolato.

Ovviamente tutte queste migliorie, non devono assolutamente modificare la tipologia abitativa trasformando la casa in un immobile di lusso, e che quindi che non non corrisponda più ai requisiti di prima casa.


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